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Sez. 1, Ordinanza n. 22686 del 04/07/2026 (Rv. 679394-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679394-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'erronea dichiarazione di interruzione del processo - in difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c. come nel caso di assenza di valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo - non comporta la nullità degli atti successivi del processo ritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto del contraddittorio con le altre.

Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)