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Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009 (Rv. 610949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza interruttiva emessa in difetto dei presupposti - Omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo - Adozione di un provvedimento integrativo ad istanza di parte - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 cod. proc. civ., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 cod. proc. civ. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa. (Nella fattispecie, relativa ad azioni revocatorie contro uno stesso atto, riunite in unico processo, la S.C. ha ritenuto come equipollente all'istanza ex art. 289 cod. proc. civ. la domanda con cui uno dei creditori aveva chiesto la revoca del provvedimento di estinzione, per rinuncia agli atti da parte dell'altro creditore e conseguente accettazione, e la rimessione della causa sul ruolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)