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Sez. 2, Sentenza n. 269 del 04/02/1972 (Rv. 356095 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - OBBLIGO DEGLI ARBITRI DI COMUNICARE I RISULTATI ALLE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356095-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - OBBLIGO DEGLI ARBITRI DI COMUNICARE I RISULTATI ALLE PARTI - LIMITI.*

Indipendentemente dalla dispensa dall'osservanza delle norme procedurali ad essi conferita con il compromesso, gli arbitri sono tenuti, per il principio del contraddittorio, a dare alle parti l'opportunita di svolgere le loro ragioni in tutto il corso del procedimento arbitrale e, quando risulti espletata una istruttoria, a farne conoscere alle parti i risultati, concedendo termini per la difesa. Tuttavia, si e fuori del campo di applicazione di tale principio, quando risulti che l'istruttoria si sia svolta solo su questioni ben isolate rimaste estranee al processo formativo del lodo e che quest'ultimo sia fondato sulla risoluzione di questioni diverse dibattute tra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)