Sez. 1, Sentenza n. 8540 del 23/06/2000 (Rv. 537940 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Chiusura dell'istruzione - Successiva, immediata pronuncia del lodo - Mancata possibilità per le parti di esaminare ed analizzare le prove, di specificare le istanze conclusive ed esplicare le rispettive difese - Effetti - Nullità del lodo - Argomenti posti a fondamento della "ratio decidendi" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Nel giudizio arbitrale, allorché il lodo venga pronunciato immediatamente dopo la chiusura della istruzione, senza che venga offerta alle parti la possibilità di esaminare ed analizzare le prove, specificare le istanze conclusive ed esplicare le rispettive difese, esso è nullo per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando l'indagine "ex post" se le parti stesse abbiano o meno potuto discutere su quei fatti e quelle circostanze dal cui esame critico è scaturita la decisione. Il principio del contraddittorio costituisce, infatti, una regola processuale inderogabile di ordine pubblico, il cui rispetto va verificato "ex ante", non apparendo ammissibile far dipendere la valutazione della sua osservanza dal contenuto concreto della decisione adottata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)