Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Danno ingiusto - Elemento costitutivo - Mancanza - Conseguenze - Applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Insussistenza dell’illecito - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, richiede che, mediante la violazione, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, si cagioni ad una delle parti un danno ingiusto, consistente in un pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile, sicché, ove difetti tale elemento costitutivo della fattispecie tipizzata, non può farsi applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis dello stesso decreto legislativo (la quale si fonda sull'accertamento positivo di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare cui segue la valutazione, svolta "ex post", della scarsa rilevanza complessiva del fatto), ma deve escludersi la sussistenza dell'addebito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)