Sez. 1, Sentenza n. 43665 del 18/10/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238420 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI | Omessa notifica dell'avviso all'imputato - Nullità a regime intermedio - Successiva presentazione dei motivi di impugnazione da parte del difensore - Sanatoria.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI
La mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)