Sez. 5, Sentenza n. 25007 del 18/05/2001 Ud. (dep. 20/06/2001) Rv. 219467 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Omessa comunicazione del deposito della sentenza di secondo grado - Ricorso per cassazione proposto dall'imputato e/o da altro difensore - Efficacia sanante - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata -ai sensi dell'art. 183 lett. b) cod.proc.pen.- se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)