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Sez. 3, Sentenza n. 1044 del 02/02/1994 (Rv. 485183 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari | Proprietario del veicolo danneggiante - Inclusione - Azione promossa direttamente nei confronti dell'impresa designata come cessionaria dall'I.N.A. - Litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo danneggiante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485183-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari

In tema di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, la qualità di litisconsorte necessario, da riconoscersi sussistente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 90 del 1969, in capo al proprietario del veicolo danneggiante, nel caso di azione proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore di questi, non viene meno qualora siffatta azione sia sperimentata, ai sensi dell'art. 19, lettera c) della medesima legge - concernente il caso in cui il detto veicolo risulti assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa-, nei confronti dell'impresa designata come cessionaria dall'INA (fondo di garanzia per le vittime della strada), in questo caso come nell'altro rilevando la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra il proprietario ed il suo originario assicuratore (la quale costituisce il necessario presupposto per la genesi "ex lege" dell'obbligazione dell'impresa cessionaria) ed imponendosi identiche esigenze di rafforzamento, attraverso quella necessaria partecipazione al giudizio, della posizione processuale dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)