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Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 07/03/1997 (Rv. 502861 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Impugnazione soltanto nei confronti del responsabile civile - Contraddittorio - Necessaria integrazione nei confronti della società cessionaria "ex lege" 738 del 1978 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502861-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

Poiché il rapporto litisconsortile necessario tra il responsabile civile del danno e l'impresa cessionaria in nome dell'I.N.A. (art. 4 legge 24 novembre 1978 n. 738) sussiste se il danneggiato esercita l'azione diretta (art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990) nei confronti di essa, onde rafforzare la posizione processuale del Fondo di Garanzia, se il danneggiato invece impugna la sentenza di primo grado soltanto nei confronti del responsabile, il giudice di secondo grado non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa cessionaria, trattandosi di cause scindibili (art. 3312 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)