Sez. L, Sentenza n. 2314 del 03/04/1986 (Rv. 445444 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTRASTO CON LA MOTIVAZIONE - RICORSO AL PROCEDIMENTO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - INAMMISSIBILITÀ - MEZZI D'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER NULLITÀ - ESPERIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTRASTO CON LA MOTIVAZIONE - RICORSO AL PROCEDIMENTO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - INAMMISSIBILITÀ - MEZZI D'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER NULLITÀ - ESPERIBILITÀ.*
L'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, la cui esternazione formale, con distinti effetti, si realizza, nel processo del lavoro, in momenti cronologicamente successivi (art. 429, 430, 431 cod. proc. civ.), non può essere risolto con il ricorso al procedimento per correzione di errore materiale per l'assoluta Mancanza di qualsiasi elemento documentalmente certo, atto a stabilire la sussistenza di tale errore o no, piuttosto, di un errore di giudizio. Ne deriva, pertanto, la nullità della sentenza che può essere fatta valere, con i mezzi di impugnazione, da colui che risulti soccombente, sulla base del dispositivo letto in udienza, a norma dell'art. 429 o 437 cod. proc. civ.. (V 1840/85, mass n 439764; (V 1338/84, mass n 433465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)