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Sez. L, Sentenza n. 1338 del 24/02/1984 (Rv. 433465 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRABILITÀ CON LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - CONTRASTO - SUPERAMENTO - CRITERI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE EX ART. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433465-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRABILITÀ CON LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - CONTRASTO - SUPERAMENTO - CRITERI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE EX ART. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Nel rito speciale del lavoro la redazione del dispositivo della sentenza non è, come nel rito ordinario, atto puramente interno destinato a fissare i termini della decisione ai fini della successiva specificazione dei motivi che la sorreggono, ma atto di Rilevanza esterna derivante dalla sua lettura in udienza, che porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione, nonché dalla sua utilizzabilità come titolo esecutivo autonomo. Pertanto, relativamente ad esso mentre può trovare limitata applicazione il principio di integrabilità con la parte motiva della sentenza - dovendo darsi prevalenza al primo, in caso di contrasto con la seconda, pena la nullità dell'intera sentenza per la contraddittorietà fra la motivazione e l'originario dispositivo - , non sussiste alcuna preclusione logica o giuridica alla applicabilità, ricorrendone i presupposti, del procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., al fine di dare attuazione alla statuizione reale contenuta nel dispositivo, rimuovendo l'errore che tale appaia attraverso il testo stesso degli Atti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)