Sez. 2, Ordinanza n. 2337 del 16/04/1971 Cc. (dep. 09/12/1971) Rv. 119510 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE FATTA NELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO - REVOCA DEL DOMICILIO ELETTO - ESCLUSIONE*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE FATTA NELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO - REVOCA DEL DOMICILIO ELETTO - ESCLUSIONE*
La semplice indicazione del domicilio reale, fatta dall'imputato, ai soli fini della migliore identificazione, nella dichiarazione di impugnazione, non importa, a norma dell'art 171 cod proc pen la revoca, ne esplicita ne implicita, del domicilio eletto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)