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Sez. 1, Sentenza n. 1659 del 09/07/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155957 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SEGRETO (OBBLIGO DEL) - VIOLAZIONE DEL DECRETO DI DIFESA - ART. 367/PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 PAR. 2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155957-01

ISTRUZIONE PENALE - SEGRETO (OBBLIGO DEL) - VIOLAZIONE DEL DECRETO DI DIFESA - ART. 367/PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 PAR. 2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE.*

L'art. 5 par. 2 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva nell'ordinamento interno della Repubblica in seguito alla legge 4 agosto 1955 n. 848, non si pone in contrasto con le norme del codice di rito sul segreto istruttorio ed in particolare in quella prevista dall'art. 367, primo comma cod. proc. pen., che consente nell'interrogatorio dell'imputato, di non comunicargli le fonti di prova, qualora ne possa derivare un pregiudizio alla istruzione. (V mass n 151669; (V mass n 147802; (V mass n 142904; (V mass n 136656; (V mass n 131734; (V mass n 129556; (V mass n 120805; (V mass n 119510 senza, però, alcun riferimento alla convenzione europea sopra indicata; (Conf mass n 142647, più in generale per la conformità del codice di rito a detta convenzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 367 com. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)