diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 04/06/1979 (Rv. 399533 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399533-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - APPLICABILITA.*

Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Peraltro, la decisione, con cui le spese siano compensate (in tutto o in parte) ovvero siano poste a carico di una delle parti costituisce facolta discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Cassazione quando, a sua giustificazione, non siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. (Conf 4452/77, mass n 388055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)