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Sez. 2, Sentenza n. 6183 del 20/11/1980 (Rv. 409909 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - APPLICABILITA IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - STATUIZIONE SULLE SPESE IN BASE AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409909-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - APPLICABILITA IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - STATUIZIONE SULLE SPESE IN BASE AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - NECESSITA.*

Qualora non sia intervenuta fra le parti una conciliazione giudiziale ai sensi dell'art 185 cod proc civ, ma sia successivamente sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, non puo trovare applicazione la compensazione delle spese prevista dallo art 92, comma terzo, cod proc civ, ma il giudice deve provvedere sulle spese stesse in base al principio della soccombenza virtuale, che consiste nel deliberare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. (V 3165/79, mass n 399533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)