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Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 16/05/1974 (Rv. 369489 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE DI SIMULAZIONE IN PRIMO GRADO - AZIONE REVOCATORIA IN APPELLO - NOVITA - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369489-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE DI SIMULAZIONE IN PRIMO GRADO - AZIONE REVOCATORIA IN APPELLO - NOVITA - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA.*

La proposizione nel giudizio di secondo grado dell'Azione revocatoria nei confronti di un contratto, dopo che nel giudizio di primo grado sia stato chiesto l'accertamento della simulazione del contratto medesimo, costituisce violazione del divieto di formulare nuove domande in appello, in quanto implica un mutamento oggettivo della domanda originaria, la quale viene sostituita da un'altra che ha finalita e presupposti del tutto diversi; mentre, infatti, l'Azione di simulazione e diretta contro un atto esistente solo in apparenza, ma in realta non voluto o voluto dalle parti in modo diverso da quello apparente, l'Azione revocatoria riguarda un negozio realmente esistente, che le parti hanno effettivamente voluto porre in essere, cosi come da esse concluso, in base ad un loro accordo fraudolento, allo scopo di pregiudicare le ragioni dei creditori. (V 3179'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)