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Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 18/04/1980 (Rv. 406289 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA O DELL'AZIONE DI SIMULAZIONE IN PRIMO GRADO SENZA LA CONTESTUALE PROPOSIZIONE, NEANCHE IN SUBORDINE DELL'ALTRA - PROPONIBILITA DI QUESTA ULTIMA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406289-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA O DELL'AZIONE DI SIMULAZIONE IN PRIMO GRADO SENZA LA CONTESTUALE PROPOSIZIONE, NEANCHE IN SUBORDINE DELL'ALTRA - PROPONIBILITA DI QUESTA ULTIMA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

L'Azione revocatoria e quella di simulazione - assoluta o relativa - sono del tutto diverse per contenuto e finalita. Infatti, mentre il negozio impugnato con la revocatoria e esistente e realmente voluto e con l'Azione si tende ad ottenerne la declaratoria d'inefficacia, quello impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o e addirittura inesistente (simulazione assoluta) o e diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'Azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullita. Inoltre, mentre per l'Azione revocatoria e richiesta, in ogni caso, l'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, da tali elementi si prescinde invece nella Azione di simulazione, potendo l'apparenza essere sempre eliminata da chiunque vi abbia interesse indipendentemente dall'epoca in cui e sorto il credito di chi agisce. Ne consegue che l'una o l'altra di tali azioni, ove non proposta, neppure in via subordinata, nel giudizio di primo grado, non e piu proponibile, per il divieto dello ius novorum, nel giudizio di appello. (V 1403/74, mass n 369489; (V 3179/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)