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Sez. 3, Sentenza n. 56 del 19/01/1963 (Rv. 260072 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - STRADE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - OBBLIGHI E DOVERI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO CON DIRITTO DI PRECEDENZA.*
Stato
decisa il 1963-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260072-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - STRADE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - OBBLIGHI E DOVERI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO CON DIRITTO DI PRECEDENZA.*

La precedenza assicurata ai veicoli percorrenti una strada di grande circolazione non esclude il dovere dei conducenti percorrenti tale strada di adottare le opportune cautele ed in ispecie di limitare la velocita e di mantenere la padronanza del veicolo in prossimita dello sbocco di una via laterale, specie quando la possibilita di tempestivo avvistamento sia limitata da una curva ed esista apposita segnalazione di pericolo. Ne puo farsi questione di prevedibilita dell'evento dannoso essendo questa insita nella previsione legislativa contenuta nell'art 36 del codice stradale del 1936, riprodotta nell'art 102 del testo vigente che impone di limitare la velocita ove la visuale non sia libera in prossimita di curve, biforcazioni e crocevia.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)