Sez. 1, Ordinanza n. 25353 del 20/09/2024 (Rv. 672415-01)
FAMIGLIA - IN GENERE | Convenzione dell’Aja del 1961 e Convenzione di Lugano del 2007 - Ambito di applicazione - Assegnazione della casa familiare - Esclusione - Fondamento. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - IN GENERE
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell'ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell'Aja, richiamata dall'art. 42 della l. n. 218 del 1995, e l'art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 24/10/1980 num. 742, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)