Sez. 5 - , Sentenza n. 5907 del 28/02/2019 (Rv. 652964 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Agenzie doganali - Competenza territoriale - Criteri - Importatore indiretto - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
Nel sistema di accertamento delle violazioni doganali delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili "ratione temporis"), la competenza territoriale deve essere determinata avendo riguardo alla dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia nella quale si sono svolte le operazioni di importazione, sia che si tratti di avviso emesso nei confronti del rappresentante indiretto dell'importatore che del rappresentato.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)