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Sez. 5 - , Sentenza n. 29296 del 23/10/2023 (Rv. 669253 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Contabilizzazione dei dazi - Potere - Spettanza - Allo stato di insorgenza dell'obbligazione doganale - Coerenza con immissione in libera pratica.
Stato
decisa il 2023-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669253-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Il potere di contabilizzazione dei dazi spetta alle autorità dello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale, in base alla regola secondo cui, con l'immissione in libera pratica, attraverso l'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dell'autorità di uno Stato membro, la merce importata da paesi terzi acquista la posizione doganale di merce comunitaria, in libera circolazione in tutto il mercato interno.

Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 lett. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)