Sez. 2, Sentenza n. 296 del 14/02/1962 (Rv. 250461 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NULLITA DI UNA COMPRAVENDITA - RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA - DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA EVIZIONE - SPECIFICA DOMANDA - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NULLITA DI UNA COMPRAVENDITA - RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA - DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA EVIZIONE - SPECIFICA DOMANDA - NECESSITA.*
La restituzione del prezzo di una vendita dichiarata nulla costituisce un debito di valuta, sicche l'eventuale adeguamento monetario puo essere accolto solo in relazione ad un'autonoma domanda di danni, ai sensi dell'art 1224, secondo comma, cod civ, che, al pari dell'eventuale pretesa risarcitoria ex art 1483 cod civ, rientra nella disponibilita della parte e, come tale, deve essere ritualmente formulata in giudizio secondo il principio generale sancito nell'art 112 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)