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Sez. L, Sentenza n. 7280 del 06/12/1983 (Rv. 431875 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CASSAZIONE DELLA SENTENZA RESA IN BASE AL PREVIGENTE CONTESTO DELLA NORMA - OBBLIGATORIETÀ - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431875-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CASSAZIONE DELLA SENTENZA RESA IN BASE AL PREVIGENTE CONTESTO DELLA NORMA - OBBLIGATORIETÀ - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

Sopravvenuta nelle more del procedimento di Cassazione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d. n. 148 del 1931 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria, in caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale degli agenti ferrotramviari, deve essere cassata la sentenza impugnata, resa in base al previgente contesto della norma, rimanendo affidato al giudice di rinvio di fare ricorso, analogicamente, alla disciplina degli artt. 148 disp. Att. Cod. proc. civ. e 443 cod. proc. civ., al fine di sopperire alla mancata presentazione del suddetto reclamo. (V 2633/61, mass n 413407).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)