Sez. L, Sentenza n. 2633 del 29/04/1981 (Rv. 413407 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL RD N 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - DOMANDE GIUDIZIARIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PREVIO RICORSO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA - CONFIGURABILITA - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITA - DELLA PREDETTA DECLARATORIA DI SOPRAVVIVENZA ILLEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL RD N 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - DOMANDE GIUDIZIARIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PREVIO RICORSO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA - CONFIGURABILITA - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITA - DELLA PREDETTA DECLARATORIA DI SOPRAVVIVENZA ILLEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 26 luglio 1979 n 93 - con la quale e stata dichiarata l'illegittimita costituzionale dell'art 10, secondo e terzo comma, del RD 8 gennaio 1931 n 148 (disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n 633, nella parte in cui dispone l'improponibilita e non l'improcedibilita dell'Azione giudiziaria dell'agente in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica - il previo ricorso gerarchico ex art 10 del RD n 148 del 1931 e configurabile solo come condizione di procedibilita dell'Azione giudiziaria per l'attribuzione di un certo status al dipendente e, pertanto, per effetto dello ius superveniens rappresentato dalla sentenza suindicata, va cassata con rinvio la sentenza di merito che, sulla base della normativa in precedenza vigente, ha ritenuto l'improponibilita della domanda giudiziaria. (V 6432/80, mass n 410194; (Conf 408/80, mass n 403786).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)