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Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 05/06/1978 (Rv. 392234 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL CONIUGE CUI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE COMPARATIVA E GLOBALE DEL COMPORTAMENTO DI ENTRAMBI I CONIUGI - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - TRASGRESSIONE DI PRECISE NORME DI CARATTERE IMPERATIVO NON GIUSTIFICABILE COME RITORSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392234-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL CONIUGE CUI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE COMPARATIVA E GLOBALE DEL COMPORTAMENTO DI ENTRAMBI I CONIUGI - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - TRASGRESSIONE DI PRECISE NORME DI CARATTERE IMPERATIVO NON GIUSTIFICABILE COME RITORSIONE.*

L'Obbligo del giudice, chiamato a dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione giudiziale (art 151 secondo comma, nuovo testo, cod civ), di valutare comparativamente e globalmente il comportamento di entrambi, per stabilire se e fino a che punto la condotta dell'uno abbia dato causa a quella dell'altro, trova limite nel caso in cui i fatti rispettivamente accertati costituiscano una trasgressione di precise norme di carattere imperativo, alla cui osservanza ciascuno dei coniugi e tenuto, e tale trasgressione, per gravita e modalita, si ponga su un piano di autonoma violazione dell'ordine della famiglia, senza possibilita di essere giustificata come ritorsione a provocazione dell'altro coniuge. (V 999/74, mass n 368944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)