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Sez. 1, Sentenza n. 5372 del 07/10/1980 (Rv. 409249 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - FATTO ILLECITO DI UN CONIUGE - RITORSIONE DELL'ALTRO - GIUSTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RELAZIONE ADULTERINA DI UN CONIUGE - SUCCESSIVI ECCESSI E MINACCE DELL'ALTRO - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ANCHE A QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409249-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - FATTO ILLECITO DI UN CONIUGE - RITORSIONE DELL'ALTRO - GIUSTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RELAZIONE ADULTERINA DI UN CONIUGE - SUCCESSIVI ECCESSI E MINACCE DELL'ALTRO - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ANCHE A QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA.*

Il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge, in ritorsione ad un fatto illecito dell'altro coniuge, puo ritenersi giustificato solo quando, oltre che proporzionato a tale fatto, non si traduca in una violazione, nell'ambito del consorzio familiare, di regole di condotta a carattere imperativo, ovvero di norme morali di particolare Rilevanza sociale, non suscettibili di eccezioni o deroghe. Ne consegue, in ipotesi di relazione adulterina di un coniuge, che la separazione personale puo essere addebitata anche al coniuge offeso, ove questi si sia successivamente reso colpevole di eccessi, minacce, od altre inosservanze delle predette regole e norme. (V 2809/78, mass n 392234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)