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Sez. 4, Sentenza n. 34387 del 04/07/2024 Ud. (dep. 12/09/2024) Rv. 286739-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 - Nozione di cantiere ai fini della nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286739-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.

Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 99 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)