diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 24915 del 10/06/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281489 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Funzione di alta vigilanza del rischio interferenziale - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281489-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il reato di omicidio colposo di un lavoratore travolto dal crollo di un solaio durante la sua demolizione, effettuata in contrasto con quanto progettato, senza spiegare perché tale lavorazione fosse riconducibile al rischio interferenziale e perché egli potesse e dovesse essere a conoscenza di tale demolizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)