Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016 (Rv. 640422 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Giudicato amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Esame di ulteriori questioni innanzi ad altra giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
Nel caso in cui il giudicato esterno derivi da sentenza del giudice amministrativo, che abbia provveduto alla nomina di un commissario "ad acta", la parte del relativo giudizio dinanzi al g.a., non può fare valere in sede civile vicende attinenti ai provvedimenti commissariali, in quanto l'organo legittimato a conoscere delle questioni relative all'esecuzione di un giudicato può essere solo quello che presiede all'esecuzione medesima. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una lavoratrice, in cui favore erano stati riconosciuti dal g.a. i contributi previdenziali nei confronti dell'Università, e contestualmente posta a suo carico una quota degli stessi, potesse contestare dinanzi al giudice civile il provvedimento adottato dal commissario "ad acta" nominato per l'ottemperanza dal g.a.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)