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Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011 (Rv. 617831 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Procedimento - Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Mancanza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza - Notificazione presso la cancelleria - Ammissibilità - Condizioni - Limitazione agli atti del procedimento - Necessità - Impugnazione della sentenza - Notificazione presso la cancelleria - Inesistenza.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617831-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli d'impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)