diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1046 del 22/01/2004 (Rv. 569566 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Elezione di domicilio o dichiarazione di residenza ex art. 319 cod. proc. civ. - Omissione - Notificazioni presso la cancelleria del giudice - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza - Ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569566-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli di impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)