Sez. 4, Sentenza n. 17523 del 26/03/2008 Ud. (dep. 30/04/2008) Rv. 239542 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Colpa medica - Responsabilità per omissione - Prova del nesso condizionalistico - Criteri di valutazione.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento deve fondarsi sul criterio della probabilità logica e non di quella statistica, sicchè è da escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni caso, l'accertata operatività di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimano un coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piuttosto fare riferimento al ragionamento inferenziale evocato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma dello stesso articolo ed alla ulteriore regola della ponderazione delle ipotesi antagoniste, prevista dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.: ciò in vista dell'individuazione, con elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di alternativi meccanismi eziologici, della condizione necessaria dell'evento e non di quella meramente sufficiente alla sua produzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per omessa effettuazione di un intervento chirurgico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)