Sez. 2, Sentenza n. 3854 del 07/01/2026 Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289196-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ordinanza del tribunale del riesame che annulla, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale - Ricorso in cassazione con cui si deduce nuovamente l'inutilizzabilità di un mezzo di prova fondante la gravità indiziaria - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, sia nuovamente dedotta la sola inutilizzabilità di un mezzo di prova fondante la gravità indiziaria, posto che il provvedimento impugnato non pregiudica la posizione del ricorrente sotto alcun profilo processualmente rilevante. (Fattispecie relativa a messaggistica criptata scambiata sulla piattaforma "Sky-Ecc").
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)