Sez. 2, Sentenza n. 865 del 26/03/1971 (Rv. 350741 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA QUIETANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA QUIETANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La norma che prescrive a pena d'inammissibilita la indicazione nel ricorso della quietanza del deposito per il caso di soccombenza, ha il fine di consentire alla parte, cui il ricorso vien notificato, di controllare l'avvenuto adempimento dell'Onere imposto dall'art 364 cod proc civ e, conseguentemente, di accertare se il deposito abbia preceduto la notificazione. A tal fine non e necessario che nel ricorso venga integralmente trascritta la quietanza, ma e sufficiente che se ne forniscano gli elementi idonei ad individuarla, cosi da consentire al resistente il controllo cui mira la prescrizione dell'art 366, n 5 cod proc civ. (nella specie erano stati indicati l'ufficio del registro e la data della quietanza, data anteriore a quella dell'avvenuta notificazione. (V 1548'70, mass n 347406' 2335'66, mass n 324550).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)