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Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 17/09/1970 (Rv. 347406 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1970-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347406-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - MODALITA.*

La finalita perseguita dall'art 366, n 5, cod proc civ col richiedere la menzione nel ricorso della quietanza del deposito per il caso di soccombenza e quella di dar modo al controricorrente di verificare, prima di apprestare le proprie difese, l'anteriorita del deposito alla proposizione del ricorso, secondo quanto e prescritto dall'art 364 dello stesso codice. Perche tale verifica sia resa possibile, e sufficiente che il ricorso contenga, oltre all'indicazione della somma versata, della data del deposito e del numero della quietanza rilasciata al depositante, anche una indicazione dalla quale si possa desumere con certezza presso quale ufficio del registro sia stato effettuato il deposito, pur se l'ufficio stesso non sia stato indicato espressamente. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la circostanza che nel ricorso fosse indicata Roma come luogo di redazione dello stesso, collegata con l'indicazione che la quietanza del deposito era stata rilasciata dall'ufficio del registro del palazzo di giustizia, consentiva di desumere che l'ufficio del registro presso il quale il deposito era stato effettuato fosse quello del palazzo di giustizia di Roma). (V 2574'68, mass n 335037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)