Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 27/06/1991 (Rv. 472851 - 01)
Credito - Istituti o enti di credito - In genere | Esercizio abusivo di attività bancaria - Ipotesi di reato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 55 del 1990 - Elementi costitutivi.
Credito - Istituti o enti di credito - In genere
Ai fini della configurazione dell'esercizio abusivo di attività bancaria, vietato dall'art. 96 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito, con modificazioni in legge 7 marzo 1938 n. 141 - illecito, già danneggiato ai sensi delle leggi 24 dicembre 1975 n. 706 e 24 novembre 1981 n. 689, ma poi nuovamente ricondotto ad ipotesi di reato, per effetto dell'art. 29 della legge 19 marzo 1990 n. 55 - è necessario, con riguardo alla formulazione dell'art. 1 dello stesso R.D.L. n. 375 del 1936, sia nel testo originario che in quello introdotto dal D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, emanato in attuazione della direttiva CEE 12 dicembre 1977, in materia creditizia, sia l'esercizio del credito sia l'attività di raccolta del risparmio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 96, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)