diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 17/02/1995 (Rv. 490501 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Esercizio abusivo di attività bancaria - Violazione degli artt. 1 e 96 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490501-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 481, successivamente abrogato e sostituito dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico cui facevano riferimento gli artt. 1 e 96 della previgente legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni), ancorché svolta in violazione di divieti previsti dalla legge, non era punibile con la sanzione stabilita dal citato art. 96, richiedendosi per l'applicabilità di tale sanzione l'esercizio abusivo dell'attività bancaria, come definita dall'art. 1 del R.D.L. n, 375 del 1936 e successive modifiche, consistente nello svolgimento congiunto della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, sicché rimaneva fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 96 l'esercizio isolato dell'una o dell'altra funzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 96, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)