Sez. 1 - , Ordinanza n. 3867 del 08/02/2019 (Rv. 653090 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Contestazione di travisamento della C.T.U. - Rimedi - Revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)