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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3867 del 08/02/2019 (Rv. 653090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Contestazione di travisamento della C.T.U. - Rimedi - Revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)