Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 17/05/2012 (Rv. 622578 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Desumibilità della circostanza dalla C.T.U. - Ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)