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Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 17/05/2012 (Rv. 622578 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Desumibilità della circostanza dalla C.T.U. - Ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Stato
decisa il 2012-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622578-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)