Sez. 6, Sentenza n. 1697 del 19/04/1996 Cc. (dep. 11/06/1996) Rv. 205665 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria | Pericolo di fuga - Stato di carcerazione dell'estradando per espiazione di pena con riferimento ad un'altra condanna - Irrilevanza ai fini dell'esclusione del pericolo di fuga - Ragioni.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria
Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di arresto a fini estradizionali è del tutto irrilevante il fatto che l'estradando sia in stato di carcerazione nel territorio nazionale per espiazione di pena con riferimento ad altro reato. In tale ambito vale infatti non solo il criterio generale secondo il quale lo stato di carcerazione non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., ma bisogna anche considerare che non è nella facoltà del giudice che emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione ad altro titolo, mentre tale cessazione può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando e nessun valore può essere attribuito a una sua dichiarazione di volontà di non volersi avvalere di tale facoltà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)