Sez. 6, Sentenza n. 1 del 20/11/2006 Cc. (dep. 02/01/2007) Rv. 235319 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida - Esigenze cautelari - Estradando in detenzione cautelare per procedimento pendente nello Stato - Pericolo di fuga - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di convalida dell'arresto a fini estradizionali è irrilevante che l'estradando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale perché sottoposto a procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, sia perché opera il criterio generale secondo cui lo "status detentionis" non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., sia perché è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso contrario non può essere attribuito alcun valore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)