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Sez. U, Sentenza n. 54 del 05/01/1993 (Rv. 480157 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Fatti accertati con la sentenza penale di condanna - Autorità vincolante ai sensi dell'art. 29 ultimo comma del R.D.L. n. 511 del 1946 - Permanenza anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Stato
decisa il 1993-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480157-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 29 ultimo comma del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, ove prevede l'autorità vincolante dei fatti accertati con la sentenza penale di condanna, con riguardo tanto alla condotta materiale dell'incolpato quanto all'elemento soggettivo che la qualifica, trova applicazione, in attesa della riforma del procedimento medesimo, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (sull'adeguamento dell'Ordinamento giudiziario a detto codice), in forza dell'espressa disposizione transitoria di cui all'art. 17 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 29, DPR 22/09/1988 num. 449 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1989 num. 273 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)