Sez. U, Sentenza n. 1120 del 18/10/2000 (Rv. 541030 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare - Art. 29 R.D.L. n. 511 del 1946 - Applicabilità - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Efficacia nel giudizio disciplinare - Limiti - Nuova valutazione dei fatti materiali - Ammissibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - dettata esclusivamente dall'art. 29 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, in base a cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato (regola con cui non contrasta il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen. sull'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso) - non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)