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Sez. 2, Sentenza n. 13553 del 26/05/2008 (Rv. 603453 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio - Ricorso ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 ("ratione temporis" applicabile) - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento - Necessità - Proposizione del ricorso in data anteriore - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603453-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Poichè il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 - "ratione temporis" applicabile nella specie - per proporre ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio, inizia a decorrere solo dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nel caso in cui l'impugnazione sia avvenuta in data anteriore, non può derivarne l'inammissibilità, risultando provato documentalmente che non vi è stata inosservanza del termine.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)