Sez. 1, Sentenza n. 12851 del 15/06/2005 (Rv. 583148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di liquidazione - Ricorso - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 per proporre ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio, decorre dalla comunicazione del provvedimento stesso a cura della cancelleria, e non dalla notifica del medesimo a istanza di parte.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)