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Sez. 2, Sentenza n. 4064 del 07/04/1995 (Rv. 491694 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Configurabilità - Condizioni - Accordi intervenuti dopo la scadenza dell'obbligazione di restituzione del mutuo - Inclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491694-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL

Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., è configurabile, con la conseguente sanzione di nullità, solo nella fase di costituzione o di attuazione del mutuo, con riferimento a patti coevi o successivi al contratto e non in relazione ad accordi intervenuti dopo la scadenza dell'obbligazione del mutuatario di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase questa in cui il debitore è libero di disporre dei propri beni ed eventualmente di cederli ai creditori a soddisfacimento delle loro ragioni, salvo il ricorso alle ordinarie azioni di annullamento del contratto per rimuovere gli effetti di eventuali pressioni di cui egli possa essere stato vittima anche ad obbligazione scaduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)