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Sez. 2, Sentenza n. 6112 del 01/06/1993 (Rv. 482615 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del | Procura a vendere un immobile rilasciata dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipula del mutuo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482615-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore. Pertanto, anche una procura a vendere un immobile rilasciato dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo può integrare un patto commissorio vietato, sempreché essa sia funzionalmente connessa con il mutuo, nel senso che la mancata restituzione della somma mutuata determini la vendita del bene e l'acquisizione del corrispettivo al creditore (nella specie, la S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso che il rilascio di una procura a vendere l'immobile ipotecato fosse correlata all'inadempimento del mutuatario, perché la facoltà di alienare a terzi l'immobile era stata conferita al creditore prima del sorgere del mutuo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)