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Sez. 2, Sentenza n. 1205 del 06/04/1976 (Rv. 379895 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - COMPOSSESSO PRO INDIVISO DI UN CORTILE - USUCAPIONE DA PARTE DI UN TERZO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379895-01

POSSESSO - COMPOSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - COMPOSSESSO PRO INDIVISO DI UN CORTILE - USUCAPIONE DA PARTE DI UN TERZO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il compossesso pro indiviso e idoneo, ove ricorrano tutti i requisiti prescritti dalla legge, all'acquisto per usucapione della comproprieta della cosa. Trattandosi di un cortile, la prova del compossesso da parte di un terzo idoneo all'acquisto della comproprieta, non puo essere dedotta dal solo passaggio su tale bene essendo all'uopo necessaria la dimostrazione del concorso di altri Atti di possesso (nella specie: sciorinatura di panni) che siano stati compiuti non per mera tolleranza del proprietario e che sono valutabili dal giudice di merito, nella loro idoneita all'usucapione, secondo un apprezzamento incensurabile se ben motivato. (V 1520/73, mass n 364284; (V 2923/69, mass n 342774; (V 865/69, mass n 339229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)