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Sez. 2, Sentenza n. 2923 del 02/08/1969 (Rv. 342774 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (POSSESSO LEGITTIMO) - PROVA - PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI - PROVA DEL POSSESSO PER L'USUCAPIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342774-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (POSSESSO LEGITTIMO) - PROVA - PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI - PROVA DEL POSSESSO PER L'USUCAPIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il solo passaggio sul fondo altrui non e certamente elemento idoneo per la dimostrazione del possesso richiesto per l'usucapione della proprieta del fondo, giacche, anche quando fosse reso apparente con opere visibili e permanenti destinate al suo Esercizio, potrebbe, tutt'al piu, condurre solo all'usucapione della servitu correlativa (art 1061 cod civ). peraltro, il passaggio stesso, se integrato da altri elementi di pieno godimento della cosa, puo essere utilmente preso in considerazione nella valutazione complessiva degli elementi da cui desumere l'esistenza del possesso corrispondente all'Esercizio del diritto di proprieta. (V 1827, 50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)