Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)